Autovelox, tratti stradali urbani ad intenso traffico, tratti autostradali ad altro scorrimento… sono tante le regolamentazioni in vigore, così come le casistiche di guida e velocità che possiamo incontrare viaggiando.
Per questo è bene sapere quali sono gli eccessi del contachilometri a cui attenersi, per evitare una multa per eccesso di velocità o, ben peggio, una chiamata al soccorso stradale per incidente!
Nel primo caso, oltretutto, c’è da sapere anche a quali importo di spesa si va incontro e alle sanzioni accessorie, come il ritiro o la sospensione della patente. Nel secondo caso, ovviamente, la prevenzione è fondamentale per la propria salute e per evitare di partire in auto e tornare a casa con il carroattrezzi…
I margini entro i quali viaggiare in auto, moto oppure altre tipologie di autoveicoli sono vari a seconda del tratto stradale percorso.
Al fine di far rispettare tali limiti, diverse postazioni di autovelox e strumenti per il rilevamento della velocità, sono distribuiti lungo le strade e autostrade italiane, in modo fisso oppure mediante dispositivi mobili – il cui collocamento ogni settimana è reso pubblico dalla Polizia di Stato, mediante l’apposito documento relativo alle postazioni Autovelox e Tutor, suddivise regione per regione.
Un’impresa di prevenzione ma anche di controllo e punizione del reato di eccesso di velocità: dopo aver ricevuto una salata multa oppure una sanzione restrittiva, ogni automobilista indisciplinato ci penserà oltre due volte prima di ritentare le alte velocità!
Per capire a cosa si va incontro, è bene valutare le tipologie di sanzioni e multe applicabili, in base alle disposizioni dell’articolo 142 del Codice della Strada.
Esistono anche delle notazioni nella normativa, che maggiorano le sanzioni di 1/3 nel caso fossero commesse tali violazioni al limite di velocità, dalle 22.00 alle 7.00.
Nel momento in cui si raggiunge la terza violazione all’interno di un anno, nel caso siano state previste le sanzioni di decurtazione di almeno 5 punti patente, viene prevista anche la revisione della patente di guida stessa.
Sanzioni abbastanza pesanti ma ritenute necessarie dai legislatori, dato il numero di violazioni e incidenti conseguiti, nell’arco di molti anni di controllo da parte delle forze di polizia stradale.
Per quanto riguarda gli automobilisti “novelli”, che hanno preso la patente da meno di 3 anni, i limiti di velocità sono diversamente considerati, rispetto agli altri possessori di patente.
I neopatentati non possono superare i 90 km/h nei tratti extraurbani principali e i 100 km/h sulle autostrade. Nel caso non si rispettasse tale limite di velocità, la multa o sanzione minima equivale ad un importo di 160 euro, con possibile sospensione della patente da 2 ad 8 mesi.
La decurtazione dei punti sulla patente risulta doppia (art. 126 bis del Codice della Strada).
Insomma, è necessario aprire gli occhi sul contachilometri per bene, nel caso si abbia preso la patente di guida di recente.
Anche per i conducenti di professione, autisti dei mezzi pesanti o titolari di patente C, D, E che siano nell’esercizio di trasporto professionale di merci o persone, sono previste delle multe particolari.
Le violazioni rispetto alla limitazione di velocità, prima di tutto, prevedono una multa raddoppiata, così come il doppio della sanzione, per i guidatori di mezzi pesanti.
Inoltre, per i titolari delle suddette patenti, superando i 40 km/h è previsto il pagamento immediato della multa per eccesso di velocità (normativa Legge 120/2010)
Arriva la multa dal rilevamento autovelox… ma quando? Per essere valida, tale sanzione amministrativa deve essere notificata entro 90 giorni dal momento in cui avviene la contestazione dell’infrazione – 360 giorni se la notifica avviene all’estero. Nei casi in cui non ci siano tali termini di legge, la multa può essere contestata tramite ricorso.
Inoltre, per essere valida, deve contenere la tollerabilità dello strumento di rilevamento espressa in percentuale di riduzione – la velocità rilevata va ridotta del 5% con minimo 5 km/h – oltre alla indicazione del provvedimento del Prefetto, che indica le strade dove non sia possibile fermare il guidatore per la contestazione del limite di velocità.
È importante l’accertamento all’effettivo trasgressore dato che, quando non sia stato identificato, la multa si rifà all’intestatario del veicolo, secondo quanto risulta dai registri del P.R.A. o della Motorizzazione.
Nel caso in cui la notifica avvenga per raccomandata, il che rappresenta la maggioranza della casistica, il termine di notifica s’intende rispettato tramite la data postale in cui il verbale viene spedito. Ovvero, ritardi imputabili al servizio postale non sono rilevanti.
È possibile contestare la sanzione ricevuta, certo, ma è necessario rivolgersi al Giudice di Pace almeno entro 30 giorni dall’avvenuta notifica, oppure ci si può rivolgere al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica.
Attenzione, non è possibile rivolgersi ad entrambi contemporaneamente!
Le multe per eccesso di velocità di importo ridotto possono essere oggetto di contestazione al Prefetto, nel caso in cui sia evidente un vizio di forma nel rilevamento o notifica. Questo conviene perché in tal caso la procedura non comporta alcun costo e i tempi sono minori per la risposta del Prefetto. Inoltre, non è necessaria l’assistenza legale per il ricorso.
Riguardo al ricorso multe presso il Giudice di Pace, invece, il costo è considerato di 43 euro di contributo unificato per quanto riguarda le multe che raggiungano i 1.100 euro e fino ai 5.200 euro per le cifre ulteriori, si parte da 98 euro. Dai 5.200 euro in su, si paga un contributo unificato di 237 euro.
Il ricorso al Prefetto può essere presentato anche all’ufficio o comando della Polizia Stradale che ha rilevato la multa, sia consegnato direttamente che con raccomandata A/R. Attenzione ad allegare i documenti adeguati e richiesti per valutare la validità del ricorso e l’inesattezza della multa.
Una volta che il Prefetto abbia esaminato i documenti allegati può respingere il ricorso emettendo entro 120 giorni un’ordinanza motivata di ingiunzione di pagamento: si tratta di somme non inferiori al doppio della sanzione minima per la violazione dei limiti di velocità, oltre alle spese di procedimento.
Nel caso il Prefetto accolga il ricorso, sempre nell’arco di 120 giorni dispone l’archiviazione di tutti gli atti, comunicandone la decisione agli organi preposti.
È bene ricordare che in molti casi il rilevamento della velocità dell’Autovelox o dei Tutor presenta margini di esattezza molto elevati, quindi prima di praticare un ricorso, è bene valutarne la fondatezza.
Il ricorso rispetto alla multa di eccesso velocità può essere proposto nei casi in cui siano presenti dei vizi formali:
Si possono introdurre dei ricorsi anche per motivi sostanziali e non formali, come la mancanza del fatto dimostrabile, la mancanza di segnaletica adeguata, un errore nella lettura della targa (qui sono necessarie dichiarazioni di testimoni e prove che il veicoli non sia quello rilevato e magari si trovasse altrove).
Nel caso di ritiro e sospensione della patente di guida, non è consigliato il ricorso al Prefetto ma la procedura ideale è quella che vede coinvolto il Giudice di Pace, che può essere coinvolto anche nei casi in cui si decide di impugnare la sentenza del Prefetto, entro 30 giorni.
Davanti al Giudice di Pace si può chiedere la sospensione della sanzione accessoria di ritiro della patente di guida, che potrebbe essere accolta nella prima udienza, a seconda del caso.
Anche in questa procedura non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato ma, ovviamente, meglio non impelagarsi in prassi di cui non si comprende fino in fondo il meccanismo: ogni ricorso va studiato nelle modalità e tempistiche… altrimenti è bene saldare la multa per eccesso di velocità e premere meno l’acceleratore la volta seguente!