Correva l’anno 1993 quando il Codice della strada eliminò ogni divieto specifico relativo alle calzature da indossare durante la guida. Da quell’anno in poi, infradito, zoccoli, ciabatte e tacco 12, sono diventate calzature indossabili durante la guida e non soggette a multe da parte degli organi di vigilanza.
Tuttavia, tra gli articoli del Codice della Strada, rimangono alcuni passaggi che rivendicano in qualche modo l’obbligo ad un abbigliamento “consono” mente si guida. O meglio, lasciano all’automobilista la possibilità di autodisciplinarsi sull’abbigliamento da indossare o sulle calzature da calzare, purchè ciò non intralci l’automobilista durante la guida.
Leggete questi passaggi degli articoli 140 e 141 del Codice della strada:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale” inoltre “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
In buona sostanza, non è previsto un divieto specifico tale da essere multati in caso di guida con le ciabatte, ma il senso custodito dalla norma può venirci contro in caso di incidente.
Ammettiamolo, le ciabatte come ogni genere di “tacco” non sono adatti alla guida. O quanto meno non sono totalmente sicuri. Il piede può scivolare con grande facilità dal pedale a causa della pianta liscia e morbida e la caviglia non è avvolta da una tenuta tale da rendere il piede stabile.
Difatti, nonostante il codice della strada non vieti la possibilità di guidare con le ciabatte, in caso di incidente verrà certamente attribuita la colpa al guidatore che li indossa, in quanto la calzatura non adeguata potrebbe essere valutata come concausa del sinistro. Tra le varie motivazioni che potrebbero emergere rientra l’incapacità del guidatore di poter frenare con tempestività. Difatti, come ha già definito la Corte di Cassazione con una pronuncia non proprio recente ma comunque valida ai fini giurisprudenziali, “lo slittamento del piede dal pedale del freno non è un caso fortuito ma imperizia del guidatore che non era abbigliato in modo tale da poter conservare il controllo del proprio veicolo. Pertanto è ravvisabile una condotta colposa dello stesso.”
In caso di incidente, l’assicurazione del conducente che guidava con le ciabatte o con tacco 12 ai piedi, potrà certamente appellarsi a questa mancanza dell’automobilista qualora venisse valutata dalla polizia come una delle possibili cause del sinistro.