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A livello di normativa e pratica, le cose da sapere per non confondere l’assistenza stradale col trasporto auto e moto.

Il trasporto stradale di autoveicoli e motoveicoli, viene regolamentato da diverse leggi in materia, soprattutto per il fatto che ben diversi sono i servizi che possono essere presenti per un automobilista o motociclista.

Se si rimane in panne lungo la strada si chiama il soccorso stradale con carroattrezzi, se decidete di farvi trasportare l’auto nel vostro garage è un trasporto conto terzi, mentre se un carroattrezzi sta trasportando auto usate per la vendita… in ognuno dei casi, non è la stessa cosa!

Perché? Prima di tutto, è fondamentale per la legge la distinzione tra la destinazione d’uso dei veicoli.

Secondo l’articolo 82 del Codice della Strada, per destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in base a determinate caratteristiche tecniche (carroattrezzi, officina mobile, trasporto veicoli). Riguardo all’uso, invece, per ogni veicolo si intende la sua utilizzazione economica.

A tali fini, si distinguono:

  • veicoli ad uso proprio
  • veicoli ad uso di terzi.

Trasporto di cose e persone

L’uso di terzi è considerato tale quando un veicolo viene adoperato nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione, dietro corrispettivo.

Questo utilizzo da parte di terzi comprende diverse possibilità:

  • locazione auto senza conducente (autonoleggio)
  • servizio di noleggio con conducente (NCC)
  • servizio di piazza per trasporto persone (TAXI)
  • servizio di linea per il trasporto delle persone
  • servizio per il trasporto di cose per conto terzi (quest’ultimo è regolamentato dalla legge n. 298/74 e successive modificazioni.

A parte questi casi, tutti gli altri veicoli si intendono adibiti ad uso proprio. E, a detta della normativa vigente, il servizio di soccorso stradale, viene effettuato con un carroattrezzi adibito a trasporto ad uso proprio, anzi speciale, e non conto terzi!

I veicoli adibiti al trasporto di cose (merci) conto terzi, sono invece allestiti in modo differente e per poterli utilizzare è necessario acquisire non una licenza, come per l’uso conto proprio, ma una autorizzazione con iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.

Soccorso stradale, uso proprio e uso speciale

I carroattrezzi sono automezzi adibiti ad uso speciale, secondo la normativa (art. 54 del Codice della Strada) e secondo le indicazioni del documento di circolazione.

Si tratta di autoveicoli per il soccorso stradale destinati al traino e trasporto dei veicoli danneggiati o guasti. Sono automezzi al di fuori dall’applicazione della legge relativa al trasporto conto terzi e autotrasporto. Per poter esercitare l’attività di assistenza stradale con tali carroattrezzi, però, è necessario che questi siano adibiti con caratteristiche tecniche ben precise.

Niente licenza per uso conto proprio, niente autorizzazione per autotrasporto, ma una serie di specifiche tecniche necessarie per l’utilizzo di tali mezzi di trasporto auto e moto. Inoltre, i carroattrezzi devono essere denunciati alla Camera di Commercio locale, come veicoli per l’attività di soccorso stradale, per ricevere la relativa carta di circolazione.

L’attività svolta di recupero veicoli con autoriparazione in loco e di rimozione veicoli in divieto di sosta, quindi, deve essere dichiarata e ottenere la concessione da parte degli enti proprietari della strada.

Trasporto veicoli nuovi e usati

Ben diversa è la situazione in cui veicoli come dei carroattrezzi, siano utilizzati anche per il trasporto di merci del settore automotive, ovvero di auto, moto, furgoni, scooter, etc. destinati alla vendita, nuovi oppure usati. In tal caso il veicolo di trasporto o carroattrezzi, deve essere immatricolato per il trasporto ad uso proprio e con una licenza da acquisire.

Inoltre, nel caso in cui diventi a tutti gli effetti un autotrasportatore professionale tramite questo  continuo trasporto conto terzi, sarà necessaria l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori come veicoli per trasporti specifici ovvero bisarche.

La differenza la fa il libretto di circolazione stradale, dove la dicitura “ad uso speciale” oppure “ad uso proprio” fornisce la destinazione d’uso del veicolo.

Doppio utilizzo uso speciale – conto terzi

Nel caso del soccorso stradale, i veicoli ad uso speciale spesso sono automezzi per il trasporto proprio, ma ciò non esclude per loro il trasporto dei veicoli guasti o danneggiati per conto terzi – Circolare del Ministero dei Trasporti n. 2/2012.

Ovvero, un soccorritore stradale, potrà trasportare il veicolo in avaria dietro indicazione del proprietario, in una sede o località richiesta, anche senza preventiva autorizzazione al trasporto conto terzi.

Avendolo in precedenza soccorso o rimosso dalla strada, il guidatore del carroattrezzi non è sanzionabile, dato che effettua un trasporto di veicolo in avaria come da sua competenza, con un mezzo adibito a tale scopo per funzionalità costruttive. Non viene ad essere soggetto alle norme a cui devono sottostare gli autotrasportatori – dato che effettuano un servizio di trasporto conto terzi in stato di emergenza.

Tale normativa è sancita anche dal Regolamento Europeo 881/92, per cui il servizio di soccorso stradale non è soggetto a licenze né autorizzazioni in tutta Europa e, inoltre, per alcune nazioni extraeuropee vige una Convenzione per il libero transito delle merci sul territorio.

A livello europeo, anche un’altra sentenza aveva stabilito già nel 1987 (Corte di Giustizia delle Comunità Europee) che “il termine carro attrezzi […] si riferisce ad un veicolo che la costruzione, l’attrezzatura od altre caratteristiche permanenti, rendano idoneo ad essere usato principalmente per rimuovere veicoli da poco coinvolti in incidenti od altrimenti colpiti da un guasto di funzionamento. Un veicolo siffatto è esonerato dall’osservanza dei requisiti di qui all’art.3, n°1, del regolamento del Consiglio 20 luglio 1970, n°1463, quale che sia l’uso che effettivamente il proprietario ne faccia”.

Il veicolo risulta regolarmente destinato ad “uso speciale” poiché il veicolo risulta caratterizzato da una struttura che consente il recupero e trasporto di autoveicoli e, nella fattispecie, non si può individuare una diversa destinazione oppure uso.

Il suo utilizzo non configura un’attività di autotrasporto tramite la prestazione di un servizio di trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, che invece viene eseguita in modo professionale e dietro pagamento di un corrispettivo (D.Lsg  n.286 del 21.11.2005).

In caso di violazione della normativa sul trasporto auto e moto

Abbiamo visto che gli autoveicoli adibiti al soccorso stradale possono sì trasportare conto terzi i veicoli in avaria in luoghi di destinazione anche diversi dalla propria autofficina, ma nel caso siano coinvolti in operazioni di autotrasporto di merci, allora si tratta di un caso di utilizzazione abusiva.

La violazione in tal caso riporta ad una sanzione amministrativa (art. 82 del Codice della Strada, comma 8 e 10), dovuta all’utilizzazione del veicolo per una destinazione d’uso differente da quella indicata sulla carta di circolazione. Si va dagli € 78 di multa alla sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. Inoltre, il carroattrezzi viene sottoposto al fermo amministrativo, per una durata uguale rispetto alla sospensione della carta.

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