Se la normativa è stata dibattuta per anni nei casi di assistenza stradale in viabilità ordinaria, ben diversa è la legge che disciplina l’intervento del carroattrezzi in autostrada.
Il Codice della Strada (DPR 495 del 16/12/1992), fa riferimento in modo chiaro al servizio di assistenza tecnica e soccorso stradale lungo la rete autostradale, dato che in tal caso è necessaria l’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, per ogni servizio di soccorso stradale con carroattrezzi.
Gli Enti proprietari dei collegamenti stradali sul territorio nazionale sono vari, nonostante facciano tutti capo alla competenza del Ministero delle Infrastrutture, che ha definito i collegamenti autostradali come un settore a sé stante, rispetto alle strade urbane, extraurbane, strade locali e itinerari ciclopedonali.
Gli Enti proprietari delle suddette strade sono, quindi, rispettivamente lo stato, la regione, la provincia e i comuni dove si dipanano. La rete delle autostrade, invece, viene gestita da società che si occupano della manutenzione dei tratti di loro competenza.
Sono queste le società autostradali che definiscono le autorizzazioni dei carroattrezzi per l’intervento di rimozione veicoli, ripristino e trasporto con traino.
Secondo la normativa vigente, sta a loro ricevere le richieste delle società di soccorso stradale e autorizzarne il servizio: l’assistenza stradale in autostrada è consentita solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’Ente proprietario (comma 12 dell’art.175 Codice della Strada).
La rete autostradale italiana fa interamente capo all’ANAS, società che rappresenta una diretta emanazione del Ministero delle Infrastrutture, la quale affida la gestione dei tratti stradali a società concessionarie. La gestione comprende anche le attività della sicurezza della rete autostradale e l’assistenza al traffico e agli automobilisti (“rientra nei compiti degli Enti garantire, su tutto il tracciato autostradale di competenza, l’organizzazione del sistema di assistenza e sicurezza ed il suo mantenimento in perfetta efficienza” – Direttiva 24 maggio 1999).
Questo regime di sub-concessione prevede una concessione di licenze per le società di soccorso stradale, in presenza di determinati requisiti.
Il servizio di soccorso stradale risulta essenziale nel caso di “veicolo fermo per avaria o incidente sulle carreggiate, sulle rampe di accesso o di uscita o nella corsia di emergenza” e, in tali casi la centrale operativa dell’Ente dispone immediatamente l’intervento, scegliendo l’intervento più tempestivo per la sicurezza del tratto autostradale e dell’automobilista.
L’autorizzazione viene concessa attraverso un’apposita convenzione, che conferisce all’operatore che effettua il soccorso stradale in autostrada tramite carroattrezzi e officina mobile, il diritto di prestare i propri servizi su una determinata tratta in concessione.
Viene, così, inserito nel sistema di smistamento delle chiamate degli utenti, predisposto dalle sale radio operative gestite dal concessionario.
L’operatore del soccorso stradale, acquisisce così diritti ma anche gli obblighi, tra cui quello di richiedere l’autorizzazione nel caso in cui gli utenti chiamino direttamente il suo numero, per un intervento del carroattrezzi in autostrada.
Ovvero, se la società X fornisce un servizio di soccorso stradale e viene contattata da un automobilista in panne, deve richiedere l’autorizzazione a procedere alla società di gestione autostrade. In caso contrario, sono previste delle sanzioni amministrative.
Da questo quadro normativo, si evince che l’autorizzazione sia fondamentale e non siano ammesse deroghe o incertezze. Anzi, le multe per coloro che effettuano un servizio di assistenza con carroattrezzi non autorizzato in autostrada, sono certe, dato che secondo l’articolo 175 del Codice della Strada, nei tratti autostradali è vietato il traino dei veicoli e chiunque viola queste disposizioni “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”.
La sanzione, comunque, è di tipo amministrativo e non penale, specialmente riguardo alle attività di officina mobile in autostrada, che un tempo veniva equiparata ad attività commerciali e propagandistiche – considerate dei reati.
Inoltre, è bene ricordare che una società di soccorso stradale, intenzionata a fornire il servizio su tutta la rete autostradale, deve disporre dell’autorizzazione su ogni singola tratta, dato che i gestori delle varie trattte, potrebbero essere diversi.
I servizi di soccorso autostradale sono stati dibattuti anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dato che spesso nel settore erano presenti delle situazioni, che tendevano a fornire il servizio di assistenza stradale in autostrada a costi non concorrenziali per società che volessero effettuare il servizio, scoraggiandone l’entrata sul mercato.
Inoltre, il regolamento delle società di gestione autostradali, prevede che se sono incerte le condizioni di sicurezza e transitabilità, si riserva il diritto di scegliere la società di soccorso e recupero autoveicoli più adeguata, seguendo un’ottica di sicurezza stradale.
Nel tempo, l’ANAS e le aziende concessionarie come Autostrade per l’Italia, hanno concesso l’organizzazione e gestione del servizio di soccorso meccanico autostradale sulle tratte autostradali gestite, a sempre maggiori società, per non incorrere in una posizione preminente e di potere, che andava a danneggiare il libero mercato.