Per la rimozione delle vetture e dei motoveicoli che necessitano di assistenza stradale, le normative del settore trasporti e viabilità, predispongono delle caratteristiche ben precise.
Secondo il Codice della Strada, in particolare riferimento all’articolo 54/1 lettera g, i carri attrezzi rientrano negli autoveicoli per uso speciale: “veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”.
I carroattrezzi, per l’appunto, rientrano in tali veicoli con caratteristiche atipiche (categoria N articolo 47/1 lettera c del CdS), che possiedono le speciali attrezzature per il soccorso stradale o la rimozione delle auto e moto.
Le caratteristiche dei carroattrezzi sono definite dal codice della strada e dalle necessità tecniche per le attività di assistenza stradale a Milano, così come in altre province italiane.
Possono essere muniti di gru (autogru), di verricello o di altri dispositivi per il soccorso stradale, comprensivi di varie attrezzature utili per il traino, la rimozione e la riparazione autoveicoli.
Alcuni carroattrezzi sono realizzati con piano di carico, fisso o inclinabile, che sia un piano parzialmente scarrabile atto a consentire il trasporto di veicoli di dimensioni limitate.
Tali carri attrezzi non determinano il superamento dei limiti di sagoma e di massa, prescritti dagli articoli del CdS n. 61 e n. 62 (comma 1 dell’Appendice IV-Art.12).
Le dimensioni massime in lunghezza e in altezza possibili, sono:
Per tale motivo, quando circolano su strada sono considerati veicoli normali, sia con carico che senza, obbligati al rispetto di tutte le normative del Codice della Strada.
Nel caso di sporgenza del veicolo dal pianale del carro attrezzi, è necessario il cartello rettangolare di sporgenza rivestito di materiale retroreflettente; la sua dimenticanza prevede l’applicazione di una sanzione (violazione dell’art. 164 Cds).
Nel caso di rimozione e spostamento di veicoli pesanti, i carri devono essere dotati di gru di grosse portate, con veicoli autogru allestiti con paniere per il sollevamento del veicolo danneggiato o guasto – almeno una parte del veicolo deve essere sollevata per andare sul piano di carico oppure essere trainata.
Anche tali carri sono denominati tra i veicoli ad uso speciale per soccorso stradale e l’omologazione è d’obbligo in tal senso.
Questa tipologia di carroattrezzi ad uso speciale è abilitata all’installazione del rimorchio di autoveicoli con gancio di traino di tipo approvato, per il recupero di rimorchio e per il traino di autoveicoli (comma 3 dell’Appendice IV dell’art.12 del Regolamento del CdS).
Può anche trainare rimorchi attrezzati per il trasporto di veicoli caricati, soccorsi e rimossi con i mezzi dell’autoveicolo di soccorso. Questi rimorchi servono esclusivamente l’autoveicolo di soccorso stradale e sono considerati rimorchi ad uso speciale.
Il gancio di traino, in ogni caso, deve essere specificato sul libretto di circolazione del carroattrezzi.
Nel caso in cui il carroattrezzi debba rimorchiare i veicoli avariati o danneggiati, il traino deve avvenire tramite una barra rigida, collegata al veicolo, oppure con un asse che venga sollevato dalla gru.
Il sollevamento viene mantenuto tramite bracci, carrelli monoassi o triangoli distanziatori: tutte dotazioni che costituiscono le attrezzature dell’autoveicolo di soccorso stradale.
Tali attrezzature devono essere rispondenti alle normative della circolazione stradale relative alla loro funzione, quindi in diversi casi devono avere sistemi retroriflettenti a strisce.
Se vi sorge il dubbio per cui un carroattrezzi potrebbe anche trasportare merci o attrezzi diversi da quelli per cui è stato allestito… la risposta è NO. In tal caso si andrebbe ad infrangere il Codice della Strada: l’unico trasporto concesso è quello dei veicoli in avaria o dei materiali connessi come i ricambi (oltre, ovviamente, al personale adibito alla guida e alle riparazioni).
È possibile grazie alle caratteristiche di sicurezza dei nuovi autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, che consentono un carico agevole dei veicoli da trainare e, quindi, maggiore facilità di spostamento.
Diversi carroattrezzi, infatti, posseggono un pianale per il carico delle auto o moto, studiato in modo che nessun asse tocchi il terreno e quindi, senza traino ma con trasporto su pianale, è maggiore la sicurezza per la circolazione stradale.
Tale innovazione, ormai in uso da diverso tempo, consente ai carroattrezzi una rimozione che sia agevole per il trasporto degli autoveicoli in avaria nel territorio di Milano, sia presso le officine di ripristino e riparazione veicoli, sia presso le abitazioni dei clienti.
Nel caso delle rimozioni e trasporti, non sono necessarie le autorizzazioni al trasporto conto terzi, dato che gli autoveicoli ad uso speciale sono esenti dalle leggi sull’autotrasporto.
Non si può contestare il reato di trasporto abusivo ai carroattrezzi, viste le disposizioni della Motorizzazione Civile – Ministero dei Trasporti.
Come componente tra gli strumenti di bordo del veicolo, il cronotachigrafo è un dispositivo installato per effettuare, tramite rilevamenti dal veicolo, la misurazione di velocità di bordo, distanza percorsa e tempo di guida, eventuali infrazioni del Codice della Strada.
Ormai in uso sono molto frequenti i cronotachigrafi digitali detti anche unità veicolo (VU), in grado di salvare tempi e movimenti effettuati (velocità, guasti, errori, tempi di guida e riposo, etc.).
Gli autoveicoli per il soccorso stradale non hanno l’obbligo del cronotachigrafo, se la loro massa ammissibile sia inferiore o pari a 3,5 tonnellate.
Nel caso sia superiore (massa comprensiva degli eventuali rimorchi), allora è obbligatorio l’utilizzo di tale strumento quando il carroattrezzi opera in una distanza di oltre 100 km dalla base operativa di Milano o di altra città e località nel territorio (Regolamento CEE n. 561/2006).
La mancata attivazione del cronotachigrafo, comporta sanzioni amministrative, sia economiche che comportanti il ritiro della patente.
Tali fari sono delle segnalazioni visive gialle o arancioni, a luce lampeggiante, che sono dispositivi supplementari installati sui veicoli per trasporti eccezionali o manutenzione stradale, oltre a tutti quelli adibiti alla rimozione autoveicoli e al soccorso.
Tali luci lampeggianti gialle devono essere attivate dal carroattrezzi, nel momento in cui è intento nelle operazioni di recupero dell’autoveicolo o motoveicolo e durante il traino degli stessi.
Altresì è obbligatorio l’uso dei fari lampeggianti sul carroattrezzi, quando procede alle manovre in autostrada (marcia, inversione del senso di marcia, sosta sulla corsia d’emergenza, etc.).
Il fine è quello di segnalare agli automobilisti e motociclisti in transito, la presenza del carroattrezzi e del veicolo al traino, che possiedono un ingombro notevole e una movimentazione in atto.
Non sono necessarie le luci gialle nel momento in cui si viaggia senza veicolo e quando il carro attrezzi abbia posizionato il veicolo sul pianale e viaggi senza superare i limiti di sagoma e di massa previsti.